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Convegno: Perché NO all’abolizione del Tribunale per i Minorenni

Con il presente documento, frutto dei lavori svolti in occasione del Convegno: Perchè NO alla soppressione del Tribunale per i Minorenni dello scorso 18 Aprile, la Camera Penale Minorile, unitamente al Presidente Vicario del Tribunale per i Minorenni di Napoli dott. Maurizio Barruffo, al Procuratore della Repubblica dott.ssa Maria de Luzenberger, al Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli dott.ssa Ornella Riccio ed alle altre Associazioni organizzatrici, ha richiesto di essere ascoltata dalla II° Commissione Giustizia del Senato, cui è stato trasmesso il disegno di legge n. 2953 per la definitiva approvazione, al fine di sottoporle possibili modifiche al testo di legge, che di seguito verranno illustrate.

L’Assemblea dei presenti al Convegno tenutosi il 18 Aprile 2016 in Napoli presso l’Antisala dei Baroni, organizzato dall’Associazione Nazionale Camera Penale Minorile, dalla Camera Penale di Napoli, dall’U.N.A.M. – Unione Nazionale Avvocati Minorili e dall’Unione Giovani Penalisti, all’esito di un ampio dibattito cui hanno partecipato Rappresentanti delle Pubbliche Istituzioni, Magistrati, Avvocati, Docenti universitari ed esponenti delle Forze politiche presenti in Parlamento

OSSERVA

Dai lavori del Convegno e dal confronto tra i vari operatori è emerso il buon funzionamento della Giustizia Minorile:
A) In campo penale i presenti hanno evidenziato che i Tribunali per i Minorenni hanno sempre perseguito il primario obiettivo del recupero e del reinserimento sociale del minore, valorizzando al massimo le norme del D.P.R. 448/88. Tali norme pongono l’Italia all’avanguardia tra i paesi dell’Unione Europea. In effetti la positiva esperienza italiana ha ispirato la Direttiva Europea sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati, approvata il 9 Marzo 2016 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea (proposta n. 408/2013).

Inoltre il Processo Penale Minorile è stato luogo di sperimentazione di istituti quali la messa alla prova e l’irrilevanza del fatto che, considerata la buona riuscita, sono stati estesi anche al sistema processuale ordinario.

Inoltre da tempo è in corso tra i Giudici minorili un ampio dibattito sulla giustizia riparativa e sulla mediazione penale, che ha fatto ingresso nel processo minorile tramite gli artt. 9 e 28 del D.P.R. 448/88.

B) Il processo civile minorile presenta alcune criticità determinate dalla frammentazione delle competenze tra Tribunale ordinario, Giudice tutelare e Tribunale per i Minorenni, frammentazione aggravata dalla imprecisa definizione delle competenze contenuta nell’art. 38 disp. att. Cod. Civ. e dall’assenza di norme procedurali.

Rispetto al primo problema il disegno di legge nulla risolve, posto che permarrebbe,in caso di approvazione, la frammentazione di competenze tra sezioni distrettuali e sezioni circondariali, diverse tra loro per composizione e assetto ordinamentale (le due sezioni, infatti, farebbero capo a dirigenti diversi) mentre certamente positiva è la specificazione dell’art. 38 disp. att. Cod. Civ. e l’introduzione di norme procedurali.
Tanto premesso l’Assemblea

CHIEDE

1. che rappresentanti delle quattro Associazioni in epigrafe vengano ascoltati dalla Commissione Giustizia del Senato, cui è stato trasmesso il disegno di legge n. 2953 per la definitiva approvazione;
2. che vengano valutate le seguenti possibilità:

a) istituire il Tribunale per la Famiglia, Persone e Minori, attribuendo ai Tribunali per i Minorenni già esistenti tutti i procedimenti civili in materia, attualmente di competenza del Tribunale ordinario e del Giudice Tutelare.
Tale soluzione consentirebbe in primo luogo l’unificazione della giurisdizione in materia di minori, persone e famiglia; non comporterebbe aggravio di spese, in quanto verrebbero valorizzate le risorse umane e materiali già esistenti; richiederebbe solo il
trasferimento ai Tribunali minorili dei Magistrati addetti alla Sezione Famiglia presso i Tribunali ordinari;
b) in via gradata, mantenere l’attuale regime normativo, eventualmente accorpando a quelli vicini i Tribunali per i Minorenni che hanno minor carico di lavoro;
c) del disegno di legge approvare unicamente le proposte norme procedurali, precisando altresì in modo chiaro la ripartizione delle competenze ex art.38 disp. att. Cod. Civ.

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