Statuto della “Camera Penale Minorile – Associazione Nazionale”

Nuovo testo approvato dall’Assamblea Straordinaria del 12.04.2013

Capo I

Costituzione, sede, scopi e durata

Art. 1) Costituzione – È costituita tra i seguenti Avvocati: Covelli Mario, Pennelli Domenico, Rendina Gabriele, Sticco Annamaria, Vanore Antonio, Raucci Rosanna, Di Palma Andrea, Marcone Luca, Desiderio Ilaria, Grasso Costantino, De Nicola Paola, Covelli Anna Maria, Franceschini Luigi, Mancini Silvio, Accongiagioco Irene, Tancredi Luigi, Covelli Mariangela, Bianchi Giovanna, Forte Lucia e Izzo Eduardo l’Associazione denominata “Camera Penale Minorile – Associazione Nazionale”

Art. 2) Sede – L’Associazione ha sede legale in 80128 Napoli alla Via Bernardo Cavallino n. 6 presso lo studio dell’Avvocato Mario Covelli.

Art. 2bis) Sedi Distrettuali – L’Associazione istituisce sedi dislocate presso i vari distretti di Corte di Appello rette da un Delegato distrettuale.

Art. 3) Scopo – L’Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica e si propone di:

– promuovere lo studio del diritto penale minorile; a tal fine verranno organizzati convegni ed incontri con la partecipazione di Magistrati minorili, Docenti universitari, Avvocati esercenti la professione nel campo minorile ed altre figure professionali, che si occupano delle problematiche dell’età evolutiva;

– promuovere la formazione in diritto penale minorile, per cui l’Associazione potrà organizzare corsi in Legislazione penale minorile ed in Mediazione penale, destinati ai vari operatori;

– pubblicare libri e riviste di legislazione e giurisprudenza minorili, diffondere notizie sulla sua attività a mezzo trasmissioni radiotelevisive, nonché costruire un proprio sito internet;

– tutelare il prestigio e l’interesse degli Avvocati esercenti la professione innanzi all’Autorità Giudiziaria Minorile in sede penale.

Art. 4) Durata – La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. I periodi di attività sono organizzati in coincidenza dell’anno solare.

Capo II

Organi e soci

Art. 5) Organi – Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea generale, il Presidente, “Il Vice Presidente”, il Segretario, il Tesoriere, il Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo, “i due Coordinatori di macroaree”, “i Delegati distrettuali” e “le Assemblee distrettuali”.

Art. 6) Assemblea generale – L’Assemblea generale é costituita dai soci fondatori, dai soci ordinari, dai delegati distrettuali e può essere ordinaria e straordinaria. Sono soci fondatori coloro che risultano elencati nel precedente art. 1) del presente atto costitutivo.

Sono soci ordinari gli Avvocati e i Praticanti Avvocati la cui domanda sarà accettata dal Consiglio Direttivo a maggioranza relativa.

L’adesione all’Associazione è gratuita; nessuna quota associativa o contribuzione è dovuta, né dai soci attuali, né da quelli che verranno successivamente ammessi.

L’Assemblea e presieduta dal Presidente ed è convocata su iniziativa dello stesso o quando ne facciano richiesta almeno tre membri del Consiglio Direttivo.

L’assemblea è inoltre convocata su istanza di un terzo dei suoi componenti.

L’Assemblea generale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta degli stessi.

In seconda convocazione, le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che hanno diritto al voto.

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il 31 dicembre per approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto finanziario dell’anno precedente.

Ogni cinque anni procede all’elezione degli organi sociali (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Collegio dei Probiviri, Consiglio Direttivo, i due Coordinatori di macroaree” ed “i Delegati distrettuali), che devono essere scelti tra i soci fondatori ed i soci ordinari.

L’Assemblea si raduna in via straordinaria per l’ammissione e la cessazione dei Soci, per le modifiche allo Statuto ovvero per altri motivi, quando ne facciano richiesta almeno due Soci fondatori o almeno tre componenti del Consiglio Direttivo, o almeno cinque delegati distrettuali o quando la riunione verrà ritenuta necessaria dal Presidente.

Art. 7) Soci Onorari – Possono essere nominati soci onorari Magistrati, Docenti universitari, Avvocati o altre figure professionali che abbiano particolarmente curato lo studio del diritto minorile.

I soci onorari partecipano all’Assemblea senza diritto di voto.

Art. 7bis) Nomina dei Soci Onorari – In riconoscimento dell’attività compiuta per decenni a favore dell’Avvocatura e del contributo dato al diritto minorile è nominato Presidente Onorario l’Avv. Mario Covelli.

In riconoscimento dell’attività di mediazione compiuta a titolo gratuito nel settore penale è nominata socio onorario l’Avv. Maria Giovanna Riccio e per l’attività compiuta per decenni a favore dell’Avvocatura e per il contributo dato al diritto minorile sono nominati soci onorari gli Avv.ti Elio Sticco e Aldo Cafiero.

In riconoscimento dell’attività didattica e scientifica profusa con passione e competenza nell’ambito dell’insegnamento della Legislazione Penale Minorile presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi di Napoli Federico II, è nominata socio onorario la Prof.ssa Clelia Iasevoli.

Art. 8) Presidente e Vicepresidente – Il Presidente rappresenta l’Associazione nei confronti dei terzi, nonché in giudizio.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento e collabora con lui nella direzione dell’Associazione

Art. 9) Segretario – Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, e custodisce i relativi registri.

Art. 10) Tesoriere – Il Tesoriere cura le operazioni di incasso e quelle di pagamento, secondo le decisioni dell’Assemblea; provvede a redigere il rendiconto finanziario, nonché il bilancio preventivo per ogni singolo anno.

Art. 11) Collegio dei Probiviri – Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri, ed elegge nel suo seno un Presidente ed un Segretario. Il Collegio esamina e giudica le eventuali denunzie dei soci circa il comportamento non confacente alle finalità ed ai regolamenti dello statuto da parte degli Organi statutari, e circa il comportamento dei soci che non rispettano le regole dell’Associazione.

In entrambe le circostanze il Collegio propone a maggioranza i provvedimenti da adottare nei confronti degli inadempienti, mediante trasmissione del verbale della decisione redatta dal Segretario al Presidente dell’Assemblea dei Soci.

Art. 12) Consiglio Direttivo – Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente che lo presiede, dal Vice Presidente dal Segretario, dal Tesoriere e dai due Coordinatori di macroaree, eletti ogni cinque anni dall’Assemblea tra i soci.

Il Consiglio Direttivo cura l’attuazione dei fini dell’Associazione di cui all’art. 3) e, in particolare, si occupa di organizzare convegni, incontri di studio e corsi di formazione.

Il Consiglio Direttivo cura i rapporti con i Consigli degli Ordini degli Avvocati, con il Consiglio Nazionale Forense, con le Associazioni forensi, in particolare con le Camere Penali, e con gli Uffici Giudiziari, ordinari e minorili, con il Consiglio Superiore della Magistratura, con il Ministero della Giustizia e con le Istituzioni Universitarie.

Il Consiglio Direttivo adotta tutti i provvedimenti necessari per la tutela del decoro e degli interessi professionali dei propri iscritti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, di sua iniziativa o a richiesta di uno dei componenti, ogni qualvolta la riunione appaia necessaria, a mezzo di convocazione, anche telefonica o telematica.

Art. 13) Coordinatori di macroaree – I Coordinatori di macroaree sono due: uno per l’Italia Centro – settentrionale ed uno per l’Italia Meridionale ed Insulare.

Essi hanno il compito di facilitare i rapporti e la comunicazione tra le sedi distrettuali e l’ufficio di presidenza dell’associazione.

I Coordinatori hanno inoltre il compito di garantire la maggiore coordinazione tra le sedi distrettuali e tra queste ed il Consiglio Direttivo, entro il quale sono chiamati a rappresentare istanze e proposte provenienti dalle sedi stesse.

Art. 14) Delegato distrettuale – Il Delegato distrettuale: a) provvede all’iscrizione dei soci; b) presiede le riunioni delle Assemblee distrettuali; c) rappresenta l’associazione “Camera Penale Minorile” nelle relazioni con Enti e istituzioni locali e nei rapporti con i media; d) coordina le attività di formazione e di approfondimento scientifico sul proprio territorio, sempre in raccordo con la direzione nazionale dell’Associazione.

Art. 15) Assemblea distrettuale – L’Assemblea distrettuale è costituita dai soci ordinari della sezione distaccata.

Si riunisce almeno una volta all’anno e comunque ogni volta sia necessario per il perseguimento degli scopi sociali. Essa è convocata e presieduta dal Delegato distrettuale. L’ assemblea è inoltre convocata su istanza di un terzo dei suoi componenti.

I compiti dell’Assemblea distrettuale sono: a) decidere iniziative da svolgere a livello distrettuale; b) coordinare l’andamento delle iniziative nazionali a livello distrettuale; e) eleggere il Delegato distrettuale che soltanto per il primo quinquennio è nominato dal Presidente nazionale.

L’Assemblea distrettuale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta degli stessi.

In seconda convocazione, le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che hanno diritto al voto

Art. 16) Durata delle cariche sociali – Tutti gli organi previsti dal presente Statuto durano in carica per un quinquennio, e sono immediatamente rieleggibili, fatta eccezione per il Presidente Onorario che non è carica elettiva e la cui nomina non ha termine di durata.

Art. 17) Cessazione dei soci – La cessazione della qualifica di Socio avviene per decesso, dimissioni volontarie o per indegnità.

Le dimissioni devono essere presentate a mezzo raccomandata entro il 31 dicembre di ogni anno; in mancanza l’adesione si riterrà tacitamente rinnovata per un altro anno.

La cessazione dalla qualità di Socio per indegnità deve essere valutata, previa audizione dell’interessato, dal Collegio dei Probiviri, che redigerà apposito verbale. La cessazione in tal caso è deliberata dall’Assemblea.

Capo III

Patrimonio e bilancio

Art. 18) Patrimonio sociale – Il patrimonio sociale è costituito da eventuali contributi di enti pubblici o privati.

Art. 19) Esercizio finanziario e bilancio – L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto economico–finanziario, redatti a cura dei Tesoriere, vengono approvati annualmente dall’Assemblea.

Capo IV

Modifiche allo Statuto

Art. 20) Modifiche – Le modifiche allo Statuto sono deliberate con maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti dell’Assemblea generale, su proposta del Presidente o del Consiglio Direttivo.

Capo V

Norme transitorie e finali

Art. 21) Rinvio – Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si applicano le norme del Codice Civile sulle Associazioni non riconosciute (art. 36 e

ss.gg. Cod.Civ.).

Art. 22) Registrazione – Il presente atto costitutivo verrà registrato, a cura del Presidente, presso l’Ufficio del Registro Atti Privati di Napoli e nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura di Napoli ai sensi e per gli effetti dell’art.1 del D.P.R. 10.02.2000 n. 361.

Copia dello statuto verrà depositata presso i Consigli degli Ordini degli Avvocati dei distretti di Corte di Appello, e presso il C.N.F.

Sarà inoltre depositato presso i Tribunale per i Minorenni e presso le Procure presso i Tribunali per i Minorenni.

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Statuto aggiornato (Ass. Str. 14.04.2013)

Statuto C.P.M. – modificato e registrato

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