Regolamento di attuazione dello Statuto della Camera Penale Minorile – Associazione Nazionale

Art. 1. Scopi

1. L’Associazione non persegue alcun fine di lucro; le attività dell’Associazione sono di preminente valore scientifico e culturale volte all’approfondimento del Diritto Minorile e delle relative applicazioni in campo pratico.
2. L’Associazione è apartitica e per tale motivo non offre alcun appoggio, di alcun tipo, a qualsivoglia formazione partitica.
3. La C.P.M. partecipa ed interviene nei dibattiti inerenti le tematiche di competenza della stessa, prendendo inoltre parte al confronto istituzionale su progetti e disegni di legge, ove sia richiesta l’audizione di associazioni specializzate, inerenti le tematiche di competenza dell’Associazione.

Art. 2. Sede

1.La sede dell’Associazione è indicata nell’art. 2 dello Statuto.
2. Qualunque cambiamento della sede va determinato con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3. Modalità di iscrizione del socio

1. Sono soci ordinari, ai sensi dell’art. 6 c. 3 dello Statuto gli Avvocati e i Praticanti Avvocati la cui domanda di iscrizione è stata ammessa con delibera del Consiglio Direttivo.
2. L’aspirante socio è tenuto ad accettare le norme dello Statuto della C.P.M.
3. Il modulo di adesione (Mod. Iscrizione) dovrà essere compilato in tutte le sue parti ed inviato presso la sede dell’Associazione manualmente o anche via mail o fax.
4. Il Consiglio Direttivo, ricevuta la richiesta, decide alla prima riunione utile, sull’ammissione dei nuovi soci che abbiano fatto richiesta di  iscrizione.
5. Sulla domanda di iscrizione il Consiglio Direttivo deve comunque decidere entro 45 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la domanda stessa.
6. In caso di accettazione della domanda, il Consiglio Direttivo comunica l’esito positivo dell’ iscrizione al socio tramite i recapiti forniti.
7. A decorrere dalla data in cui il Consiglio Direttivo iscrive l’aspirante socio nel Registro degli associati, questi viene considerato socio a tutti gli effetti con tutti i diritti e gli obblighi derivanti.

Art. 4. Diritti ed obblighi dei soci

1. Tutti i soci della Camera Penale Minorile – Associazione Nazionale, che siano diventati tali ai sensi dell’art. 4 del presente Regolamento, hanno il diritto:
– di partecipare alle Assemblee e di votare (se in regola con l’iscrizione per l’anno di riferimento) direttamente o per delega;
– di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali;
– di partecipare alle attività promosse dalla C.P.M.;
– di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
2. Allo stesso modo i soci sono obbligati:
– ad osservare le norme dello Statuto, del Regolamento dell’Associazione, degli altri regolamenti associativi e del Codice Etico, oltreché le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
– a svolgere le attività preventivamente concordate, collaborando con la sede nazionale o distrettuale alla quale appartengono;
– a sostenere e favorire la Camera Penale Minorile – Associazione Nazionale e le attività da esse messe in campo;
– a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;
– a mantenere il possesso dei requisiti che hanno determinato l’ammissione e la non esclusione dall’Associazione.
3. Le prestazioni svolte dai soci sono a titolo gratuito e non danno diritto ad alcun compenso.

Art. 5. Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente che stabilisce l’Ordine del giorno ovvero su richiesta di almeno quattro Consiglieri.
2. In questo caso la convocazione dovrà essere effettuata dal Presidente entro sette giorni dalla richiesta.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se regolarmente convocate, anche a mezzo e-mail o fax, e se è presente la maggioranza dei Consiglieri.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale a cura del Segretario dell’Associazione; in caso di impedimento del Segretario, il Presidente nomina un sostituto tra i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 6. Funzionamento delle Assemblee

1. All’Assemblea generale partecipano con diritto di voto tutti i soci ordinari e coloro che ricoprono le cariche sociali.
2. L’Assemblea generale è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed è aperta al pubblico. Essa, convocata in via ordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati per delega, la metà più uno degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
3. Le deliberazioni dell’Assemblea generale, convocata in sede ordinaria, in prima convocazione, sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, in seconda convocazione a  maggioranza dei presenti che hanno diritto al voto.
4. L’Assemblea generale, convocata in via straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega, i 2/3 (due terzi) dei soggetti aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
5. Le deliberazioni dell’Assemblea generale, convocata in via straordinaria, sono validamente assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.
6. La convocazione dell’Assemblea, con la proposta dell’ordine del giorno, dovrà pervenire ai soci almeno dieci giorni prima della data stabilita al fine di consentire eventuali modifiche. La convocazione può essere inviata anche per mezzo posta, fax, e-mail.
7. Delle sedute dell’Assemblea viene redatto verbale da parte del Segretario dell’Associazione.
8. L’Assemblea distrettuale si riunisce almeno una volta l’anno per deliberare l’attività della Sede e comunque ogni qual volta il Delegato lo riterrà opportuno.
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Delegato distrettuale, mediante idonee forme di pubblicità anche tramite internet ed e-mail, almeno 10 gg. prima della data stabilita.
9. L’assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno 1/3 degli associati della sede distrettuale.
10. Hanno diritto a partecipare all’assemblea distrettuale con diritto di voto tutti i soci ordinari distrettuali che siano regolarmente iscritti all’Associazione.
Ogni associato ha diritto ad un voto che può essere dato anche per delega conferita ad altro associato che  non può averne più di 2. L’Assemblea è presieduta dal Delegato distrettuale.
11. Delle sedute dell’Assemblea viene redatto verbale da parte del Segretario dell’Assemblea che viene nominato dal Delegato distrettuale.
12. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei soci distrettuali.
13. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero di intervenuti.

Art. 7. Sedi distrettuali

1. Le sedi distrettuali sono costituite con delibera del Consiglio Direttivo previa verifica del possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei soci distrettuali.
2. I componenti delle sedi distrettuali, al momento della loro costituzione, dichiarano di accettare e rispettare lo Statuto, il Regolamento, gli altri regolamenti associativi e la Carta dei principi fondamentali ed il Codice Etico, oltreché le deliberazioni adottate dagli organi sociali.
3. Le Sedi distrettuali possono organizzare, come previsto dall’art. 15 dello Statuto, iniziative da svolgere sul proprio territorio coordinandosi necessariamente con il relativo Coordinatore di macroarea.
4. Le Sedi distrettuali sono rappresentate nell’ambito del Consiglio Direttivo dai Coordinatori di macroaree che hanno il compito di:
– riferire istanze e proposte provenienti dai Delegati distrettuali o dalle Assemblee distrettuali, nell’ambito delle riunioni del Consiglio Direttivo;
– riferire l’andamento dello svolgimento delle iniziative messe in campo dalle varie Sedi distrettuali;
– riferire l’andamento dello svolgimento delle iniziative nazionali nell’ambito dei vari Distretti di Corte d’Appello ove vi sia una Sede distrettuale.

Art. 7. Il Delegato distrettuale

1. Il Delegato distrettuale coordina le attività della Sede distrettuale ed è eletto dall’Assemblea distrettuale.
2. Il Delegato distrettuale nomina un Vice-delegato distrettuale, che lo coadiuva, nello svolgimento delle sue funzioni.
3. Il Delegato distrettuale o, in caso di impedimento, il Vice-delegato distrettuale ovvero in via sussidiaria il Coordinatore di macroarea, hanno il compito di verificare periodicamente l’attuazione degli impegni assunti.
4. Il Delegato Distrettuale rappresenta la Sede distrettuale nell’Assemblea generale alla quale partecipa con diritto di voto.
In caso di impossibilità del Delegato distrettuale a partecipare all’Assemblea generale questi può essere sostituito dal  Vice-delegato distrettuale o da altro socio munito di regolare delega.
5. Il Delegato distrettuale dovrà prontamente comunicare, al Coordinatore di macroarea o direttamente al Consiglio direttivo, il nome del Vice-delegato distrettuale e allo stesso modo farà in caso di sostituzione dello stesso, motivando le sue scelte.

Art. 9. Gratuità

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 10. Utilizzo del logo e di altri segni distintivi della C.P.M.

1. L’utilizzo, in qualunque sede e per qualunque motivo, del logo, del nome e di ogni altro carattere distintivo della Camera Penale Minorile – Associazione Nazionale è strettamente vincolato all’ottenimento di parere positivo ed esplicito da parte del Consiglio Direttivo.
2. La mancata osservanza delle regole sopra scritte determinerà l’immediata decadenza del rapporto
tra la C.P.M. e l’autore dell’omissione, sia egli persona fisica o giuridica.
3. La C.P.M. si riserva ogni azione civile e penale a tutela e contro ogni abuso del proprio logo.

_______________

Regolamento della Camera Penale Minorile

Share Button