Carta dei Principi fondamentali e Codice Etico della C.P.M.

Preambolo – Principi fondamentali

La Camera Penale Minorile (C.P.M.), nel perseguimento dei propri fini associativi, cosciente dell’alto grado di specializzazione professionale ed umana richiesta agli Avvocati esercenti la professione dinanzi alle Autorità Giurisdizionali Minorili, impegnata nella tutela e nella promozione dei diritti della persone minorenni, adotta una Carta dei Principi fondamentali ed un Codice Etico nel pieno rispetto dei valori di giustizia e di democrazia scritti nella Costituzione Repubblicana e nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

La C.P.M. aderisce alla visione solidaristica della Costituzione, tutelando e cercando di attuare la forma dello Stato sociale di Diritto sia nella difesa dei “fanciulli”, all’interno del processo penale minorile, che nella ricerca scientifica e culturale.

I principi solidaristici di cui all’art. 2 della Costituzione, il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, i principi di tutela dell’infanzia e dei luoghi di primaria formazione e svolgimento della personalità, di cui agli artt. 29, 30, 31, 32, 34 della nostra Costituzione repubblicana rappresentano coordinate fondamentali dell’attività della C.P.M. che ad esse si ispira.

Lealtà, solidarietà, dignità, trasparenza, indipendenza, impegno civile sono i postulati che la C.P.M. condivide e promuove nella realizzazione degli obiettivi statutari che mirano alla valorizzazione, da un lato della persona minorenne, dall’altra dell’Avvocato in quanto protagonista della corretta amministrazione della Giustizia.

A nessun aderente alla Camera Penale Minorile è consentito un comportamento che, tanto nell’esercizio della professione forense quanto nello svolgimento delle attività associative, contrasti innanzitutto con i principi costituzionali e con i valori iscritti nel Codice Deontologico Forense e il Codice di Deontologia degli Avvocati Europei, approvato dal Consiglio degli Ordini Forensi Europei.

 

Art. 1 Rapporti con gli assistiti

1. I Soci della C.P.M. non potranno accettare incarichi per i quali saranno chiamati a compromettere la propria condotta professionale ed umana ponendola in contrasto con i principi della Carta e con le norme del Codice Etico.

2. I Soci della C.P.M. manterranno sempre, con i loro assistiti, un rapporto di lealtà e di fiducia consapevoli di interagire con un soggetto la cui personalità è in fase evolutiva.

3. Le scelte della difesa, dunque, dovranno essere concordate con il proprio assistito, considerando il minore protagonista della vicenda processuale e soggetto attivo del suo stesso reinserimento sociale.

4. Le strategie difensive dovranno essere innanzitutto tecniche e miranti alla risoluzione della vicenda giudiziaria del minore, in virtù del fondamentale principio della rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale, evitando derive educative del processo penale. Tuttavia le stesse dovranno essere compiute in piena coscienza, in vista del percorso educativo/rieducativo e di vera reintegrazione sociale che dovrà essere svolto dal minorenne soggetto alla giurisdizione penale.

 

Art. 2 Rapporti con i terzi

1. Nei rapporti con i terzi, i Soci della C.P.M. si comportano secondo i requisiti di professionalità e onorabilità che sono richiesti per l’esercizio della professione forense e specialmente nella difesa di persone minorenni.

2. Nei rapporti con i colleghi, con i Magistrati i soci della C.P.M. assumeranno un comportamento leale e di reciproca collaborazione, sempre nel superiore interesse della persona minorenne.

3. Nei rapporti con i dirigenti e i componenti dei Servizi minorili dell’Amministrazione della Giustizia i soci della C.P.M. dovranno assumere un atteggiamento volto alla più ampia collaborazione nell’individuazione di strategie difensive e sociali che meglio riescano a collimarsi con il principio della rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale, che sia però in grado di ricondurlo alla riparazione del patto sociale violato.

4. Anche nelle relazioni con i familiari dell’assistito il socio della C.P.M. intratterrà rapporti volti alla responsabilizzazione dell’adulto in riferimento alle esigenze dei figli minori. In nessun modo, il difensore della C.P.M. potrà avallare scelte tecniche richieste dai genitori, o da chiunque eserciti la potestà sul minorenne, che non siano nell’interesse del minorenne stesso.

 

Art. 3 Riservatezza e rapporti con i mass-media

1. Il socio della C.P.M. è chiamato alla riservatezza nella realizzazione del proprio mandato difensivo, in ossequio ai principi di tutela dell’immagine del minorenne evitando, in questo modo, di contribuire alla stigmatizzazione del minore colpevole, contribuendo, al contrario, alla più e completa reintroduzione del minore all’interno della società.

2. Nei rapporti con i mezzi di comunicazione il socio della C.P.M. è dunque tenuto alla riservatezza quanto alla propria attività professionale, salvo che l’intervento non sia necessario ad operare smentite, rettifiche o precisazioni inerenti la posizione processuale del proprio assistito.

3. Quanto alle attività dell’Associazione, il socio della C.P.M. può divulgarle e pubblicizzarle richiedendosi, tuttavia, la necessità di diramare informazioni corrette. Non sono ammesse dichiarazioni mendaci e contrarie al senso di dignità ed onorabilità che gettino discredito sulla Camera Penale Minorile – Associazione Nazionale; nè tantomeno sono ammesse esternazioni pubbliche contrarie al senso istituzionale, miranti ad offendere le altre funzioni dello Stato.

4. La C.P.M. tutela certamente il diritto di critica ed il diritto di dissentire dalle scelte istituzionali, politiche e sociali, ma richiede che tali diritti siano esercitati nelle forme e nei luoghi opportuni.

 

Art. 4 Rapporti con gli organi sociali

1. Nei rapporti con gli organi sociali, il socio della C.P.M. è tenuto al rispetto degli stessi, tenendo un comportamento consono ad un sistema democratico e pluralistico.

2. Al socio della C.P.M. è richiesto il rispetto delle funzioni e delle decisioni promanate dagli organi sociali, fatto salvo il diritto di criticare le stesse nelle forme e nei luoghi consoni, anche al fine di ottenere la rimozione delle stesse, se palesemente illecite ovvero contrarie alle norme dello Statuto, del Regolamento o della presente Carta dei valori e del Codice Etico.

 

Art. 5 Rapporti con le altre associazioni

1. Nei rapporti con le altre associazioni forensi o professionali il socio della C.P.M. agirà nel rispetto dei principi sanciti dalla presente Carta, onorando e favorendo le finalità e gli obiettivi sociali della C.P.M.

2. Il socio della C.P.M. può iscriversi liberamente ad altre associazioni forensi, ad eccezione di quelle operanti nel settore minorile.

3. Il socio dovrà inoltre agire nell’interesse dell’Associazione astenendosi dal promuovere iniziative che danneggino o siano concorrenziali con quelle promosse dalla C.P.M.

 

Art. 6 Rapporti partitici e politici – autonomie

1. La C.P.M. è un’associazione apartitica e per tale motivo non offre alcun appoggio a qualsivoglia formazione partitica che la richieda.

2. L’adesione ad una o ad altra corrente politica non è oggetto delle finalità dell’Associazione; tuttavia in nessun modo l’Associazione, per mezzo degli organi sociali, influenzerà ovvero condizionerà le inclinazioni politico-partitiche di ciascun associato, che continuerà ad operare con coscienza e responsabilità in nome della C.P.M. e per l’attuazione dei principi a cui si ispira.

3. L’associazione, invece, interviene nel dibattito politico/istituzionale, nelle sedi di formazione legislativa (audizioni parlamentari, convegni, dibattiti, tavole rotonde etc…) al fine di apportare il proprio contributo tecnico, scientifico e culturale.

 

Art. 7 Obblighi delle cariche sociali

1. I soci che ricoprono tutte le cariche sociali di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 13, 14 dello Statuto sono chiamati al più rigoroso rispetto degli obblighi inerenti le loro funzioni e nel primario interesse della Camera Penale Minorile – Associazione Nazionale.

2. I soci che svolgono funzioni rappresentative e di responsabilità all’interno della Camera Penale Minorile sono chiamati alla più ampia collaborazione per l’attuazione dei fini statutari e per l’affermazione dei principi scientifici e culturali della C.P.M.

3. I Soci che ricoprono cariche sociali non dovranno divulgare notizie, modi di operare e altre strategie organizzative apprese in ragione della loro carica o delega associativa ricoperta.

 

Art. 8 Trasparenza

1. L’attività del Socio della C.P.M. deve essere sempre verificabile ed accertabile con la necessaria trasparenza per comprovarne la conformità alle norme di legge e regolamentari nonché sia ai principi del Codice Etico, che ai deliberata degli Organi dell’Associazione.

2. In caso di trasgressioni o di vertenze sul comportamento, il socio della C.P.M. deve prestare la massima collaborazione e disponibilità nel chiarire e dimostrare l’attività svolta.

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Carta dei Principi fondamentali e Codice Etico

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